Tutte le persone invalide con capacità deambulatoria ridotta (sia permanente che temporanea) possono richiedere il rilascio dell'apposito "contrassegno invalidi".
Si deve:
richiedere certificazione medica all’Azienda per i Servizi Sanitari di appartenenza;
presentare la domanda, allegando il certificato medico, presso il Comando di Polizia Municipale.
In caso di invalidità permanente, il contrassegno avrà validità quinquennale (la scadenza viene indicata sullo stesso), mentre nel caso di invalidità temporanea, la data di scadenza corrisponderà a quella indicata dalla certificazione sanitaria.
Tale autorizzazione consente alle persone invalide di:
Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida è presente nel veicolo al momento dell’utilizzo.
Non è utilizzabile per derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di aree d’intersezione (incroci), davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi.
Il contrassegno ha validità su tutto il territorio nazionale.
Avvalersi delle suddette facilitazioni con il veicolo che, anche se munito dello speciale contrassegno non sia condotto ovvero non sia al servizio della persona invalida, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4.
Nel caso di sosta abusiva dei non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, gli organi di vigilanza possono rimuovere i veicoli ai sensi del nuovo Codice della Strada (art. 158 comma 2).